CODICE DISCIPLINARE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“P. Emiliani Giudici”
Viale Peppe Sorce
93014 MUSSOMELI (CL)
( 0934 952158 FAX 0934 993932
Al Personale Docente
Al Personale ATA
All’Albo dell’Istituto
Al sito web dell’Istituto
CODICE DISCIPLINARE
OGGETTO: Il nuovo Codice Disciplinare nella Pubblica Amministrazione e nella Scuola.
L’entrata in vigore del DLGS 150/2009 ha mutato procedura e sanzioni nei riguardi del personale docente e del personale ATA.
Il decreto ha introdotto una vera e propria riforma nel sistema delle sanzioni disciplinari per il personale delle pubbliche amministrazioni. La riforma interessa anche il personale docente e ATA delle scuole, sia perché le istituzioni scolastiche sono pubbliche amministrazioni (art. 1, comma 2, del D. Lgs. N° 165/2001), sia perché il Decreto – riguardo alla materia disciplinare – non dispone l’esclusione di tale personale dalla nuova normativa, a differenza di quanto, invece, esplicitamente fa per i soli docenti in relazione ai temi della valutazione e della premialità (Titoli II e III del Decreto 150), temi la cui disciplina il Decreto affida ad un apposito DCPM (art. 74, comma 4, del Decreto citato).
Le innovazioni introdotte dal Decreto consistono nella riscrittura totale dell’art. 55 del D. Lgs. N° 165/2001, che regolava prima la materia, con l’aggiunta di altri otto articoli (dal 55bis al 55-octies). Qui di seguito si riassumono le principali novità, declinate per il personale docente e ATA delle scuole:
– le sanzioni sono divise in due blocchi: nel primo blocco vi sono quelle di minore gravità, da quelle superiori al rimprovero verbale fino alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a 10 giorni, nel secondo blocco tutte le altre;
– la competenza ad irrogare le sanzioni appartenenti al primo blocco è del dirigente scolastico: per le altre provvede “l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari”, che ciascuna amministrazione dovrà individuare ma che per la scuola è facile ravvisare nella probabile indicazione del dirigente dell’USR.
Le nuove norme (in particolare i primi due commi del nuovo art. 55bis del D. Lgs. N. 165/2001) rideterminano tutte le fasi del procedimento disciplinare, che si riassumono in modo sintetico limitatamente alle infrazioni punibili dal dirigente:
– Dal momento della “notizia” del comportamento punibile, il dirigente, entro il termine tassativo di 20 giorni, contesta per iscritto l’addebito al dipendente e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, con un preavviso di almeno 10 giorni, “nel contraddittorio il dipendente può farsi assistere da un legale o da un sindacalista”;
– Entro il termine fissato, il dipendente convocato, se non intende presentarsi, può inviare una memoria scritta, oppure, in caso di grave e oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio. Il dirigente deve concludere il procedimento entro 60 giorni dalla contestazione dell’addebito, con l’archiviazione o con “l’irrogazione della sanzione”;
– Se il rinvio chiesto dal dipendente, qualora accordato sussistendone i motivi, è superiore a l0 giorni, il termine per la conclusione del procedimento (60 giorni) è prolungato in misura corrispondente; il differimento del termine può essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento;
– La violazione dei termini stabiliti comporta, per l’Amministrazione, la decadenza dell’azione disciplinare, con responsabilità disciplinare del dirigente Se questi abbia commesso omissioni o ritardi; per il dipendente, comporta la decadenza dall’esercizio del diritto di difesa; per sanzioni superiori a quelle irrogabili dal dirigente, provvede “l’ufficio competente per le sanzioni disciplinari” (Dirigente dell’USR) a cui il D.S. trasmette gli atti entro 5 giorni dalla notizia del fatto.
Per finire, si forniscono di seguito alcune notazioni specifiche per le singole categorie del personale scolastico.
Per il personale ATA la materia era sino ad ora disciplinata dal CCNL Scuola con gli articoli dal 92 al 98; tali accordi si applicano per le parti non incompatibili con le modifiche introdotte dal Decreto, in quanto le nuove disposizioni costituiscono norme imperative ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419 del Codice Civile e, in quanto tali, sono di diritto inserite nei contratti, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti. Per detto personale pertanto, non può più applicarsi l’art. 94 (competenze), nella parte in cui assegnava al dirigente scolastico la competenza solo fino alla multa ed al Direttore dell’USR quella per tutte le altre sanzioni; né può applicarsi il comma 6 dell’art. 93, che quantificava in 120 giorni la durata massima del procedimento, ora ridotta a 60 dal Decreto.
Per i docenti, non essendovi disposizioni di natura contrattuale, continuano ad applicarsi gli artt. dal 492 al 501 del D. Lgs No 297/1994 (Testo unico in materia di istruzione n. 297/1994), che definiscono le sanzioni applicabili ed i loro effetti. Il Decreto abroga gli artt. da 502 a 507, che regolavano le competenze a infliggere le sanzioni. Pertanto le sanzioni disciplinari dell’avvertimento scritto, della censura e della sospensione senza retribuzione fino a 10 giorni sono ora – per quanto riguarda i docenti – di competenza del dirigente scolastico, ed il procedimento per irrogarle deve svolgersi con le modalità e i termini indicati dal Decreto.
Le nuove norme si applicano sicuramente a tutti i procedimenti disciplinari avviati a partire dall’entrata in vigore del Decreto, cioè dal 15 novembre 2009.
La presente circolare viene emanata come atto di doverosa Comunicazione Istituzionale.
Di seguito, alla luce dell’entrata in vigore del D.Lgs. 150/09, si riportano alcune tabelle illustrative in tema di procedimento disciplinare, organi competenti, tenendo conto delle nuove infrazioni introdotte.
INFRAZIONI
Personale docente | Personale AT A | Dirigenti |
artt. 492 – 501 D. Lgs. 297/94 | art- 92 CCNL 2007 | art. 30 CCNL 2006 |
Personale docente | ||
art. 54 D. Lgs 165/01 (Codice | art. 54 D. Lgs 165/01 (Codice di | art. 55 bis, comma 7, (rifiuto |
di comportamento – CCNL) | comportamento – CCNL) | di collaborazione) |
art. 55 quater (casi di | art. 55 quater (casi di licenziamento) | art. 55 sexies, comma 3, |
licenziamento) | (mancato esercizio o | |
decadenza azione disciplinare) | ||
art. 55 quinquies (false | art. 55 quinquies (false attestazioni | art. 55 septies, comma 6, |
attestazioni o certificazioni) | o certificazioni) | (mancato controllo assenze) |
art. 55 sexies (condotte | art. 55 sexies (condotte | |
pregiudizievoli per la PA) | pregiudizievoli per la PA) |
SANZIONI
Personale docente | Personale AT A | Dirigenti |
artt. 492 – 501 D. Lgs. 297/94 | art. 93, comma 1, CCNL 2007 | Sospensione dal servizio max |
15 gg. e sospensione dalla | ||
retribuzione (art. 55 bis, 7) | ||
art. 55 quater (licenziamento | art. 95 CCNL 2007 (Codice | Sospensione dal servizio max 3 |
disciplinare) | disciplinare) | mesi, con privazione della |
retribuzione, e sospensione | ||
dalla retribuzione di risultato | ||
(art. 55 sexies, commi 3 e 4) | ||
art. 55 quater (licenziamento | ||
disciplinare) |
PROCEDURA
Personale docente | Personale AT A | Dirigenti |
artt. 55 bis e 55 ter Personale | CCNL 2007 per i I rimprovero | art. 55 bis, comma 4 |
docente | verbale | |
artt. 55 bis e 55 ter |
ORGANISMO COMPETENTE
Personale docente | Personale ATA | Dirigenti |
art. 55 bis Personale docente | art. 55 bis | art. 55 bis, comma 4 |
Dirigente Scolastico | Dirigente Scolastico | Dirigente Generale |
Ufficio procedimenti disciplinari | Ufficio procedimenti disciplinari |
Sono allegati alla presente circolare e pubblicati all’Albo dell’Istituto e sul sito http://www.icgiudicimussomeli.it/: il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (allegato 2 al CCNL 2006/09); le sanzioni disciplinari per il personale docente (artt. 492-501 del D.LGS. 297/1994); il codice disciplinare per il personale ATA (artt. 92 e succ. del CCNL 2006-09).
ALLEGATO 2
Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
Art. 1
(Disposizioni di carattere generale)
1.I princìpi e i contenuti del presente codice costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa. I dipendenti pubblici – escluso il personale militare, quello della polizia di Stato ed il Corpo di polizia penitenziaria, nonché i componenti delle magistrature e dell’Avvocatura dello Stato – si impegnano ad osservarli all’atto dell’assunzione in servizio.
- I contratti collettivi provvedono, a norma dell’art. 54, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al coordinamento con le previsioni in materia di responsabilità disciplinare. Restano ferme le disposizioni riguardanti le altre forme di responsabilità dei pubblici dipendenti.
- Le disposizioni che seguono trovano applicazione in tutti i casi in cui non siano applicabili norme di legge o di regolamento o comunque per i profili non diversamente disciplinati da leggi o regolamenti. Nel rispetto dei princìpi enunciati dall’art. 2, le previsioni degli articoli 3 e seguenti possono essere integrate e specificate dai codici adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell’art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 2
(Principi)
- Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire esclusivamente la Nazione con disciplina ed onore e di rispettare i princìpi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione. Nell’espletamento dei propri compiti, il dipendente assicura il rispetto della legge e persegue esclusivamente l’interesse pubblico; ispira le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura dell’interesse pubblico che gli è affidato.
- Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi. Egli non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d’ufficio e si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all’immagine della pubblica amministrazione.
- Nel rispetto dell’orario di lavoro, il dipendente dedica la giusta quantità di tempo e di energie allo svolgimento delle proprie competenze, si impegna ad adempierle nel modo più semplice ed efficiente nell’interesse dei cittadini e assume le responsabilità connesse ai propri compiti.
- Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di ufficio e non utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio.
- Il comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione tra i cittadini e l’amministrazione. Nei rapporti con i cittadini, egli dimostra la massima disponibilitàe non ne ostacola l’esercizio dei diritti. Favorisce l’accesso degli stessi alle informazioni a cui abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia vietato, fornisce tutte le notizie e informazioni necessarie per valutare le decisioni dell’amministrazione e i comportamenti dei dipendenti.
- Il dipendente limita gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese a quelli indispensabili e applica ogni possibile misura di semplificazione dell’attività amministrativa, agevolando, comunque, lo svolgimento, da parte dei cittadini, delle attività loro consentite, o comunque non contrarie alle norme giuridiche in vigore.
- Nello svolgimento dei propri compiti, il dipendente rispetta la distribuzione delle funzioni tra Stato ed enti territoriali. Nei limiti delle proprie competenze, favorisce l’esercizio delle funzioni e dei compiti da parte dell’autorità territorialmente competente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati.
Art. 3
(Regali e altre utilità)
- Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, neanche in occasione di festività, regali o altre utilità salvo quelli d’uso di modico valore, da soggetti che abbiano tratto o comunque possano trarre benefìci da decisioni o attività inerenti all’ufficio.
- Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, regali o altre utilità da un subordinato o da suoi parenti entro il quarto grado. Il dipendente non offre regali o altre utilità ad un sovraordinato o a suoi parenti entro il quarto grado, o conviventi, salvo quelli d’uso di modico valore.
Art. 4
(Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni)
- Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica al dirigente dell’ufficio la propria adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell’attività dell’ufficio, salvo che si tratti di partiti politici o sindacati.
- Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni ed organizzazioni, né li induce a farlo promettendo vantaggi di carriera.
Art. 5
Trasparenza negli interessi finanziari.
- Il dipendente informa per iscritto il dirigente dell’ufficio di tutti i rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuiti che egli abbia avuto nell’ultimo quinquennio, precisando:
- a) se egli, o suoi parenti entro il quarto grado o conviventi, abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
- b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all’ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
- Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all’amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti entro il quarto grado o affini entro il secondo, o conviventi che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l’ufficio che egli dovrà dirigere o che siano coinvolte nelle decisioni o nelle attività inerenti all’ufficio. Su motivata richiesta del dirigente competente in materia di affari generali e personale, egli fornisce ulteriori informazioni sulla propria situazione patrimoniale e tributaria.
Art. 6
(Obbligo di astensione)
- Il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero: di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi; di individui od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di individui od organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore, procuratore o agente; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull’astensione decide il dirigente dell’ufficio.
Art. 7
(Attività collaterali)
- Il dipendente non accetta da soggetti diversi dall’amministrazione retribuzioni o altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d’ufficio.
- Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione con individui od organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico in decisioni o attività inerenti all’ufficio.
- Il dipendente non sollecita ai propri superiori il conferimento di incarichi remunerati.
Art. 8
(Imparzialità)
- Il dipendente, nell’adempimento della prestazione lavorativa, assicura la parità di trattamento tra i cittadini che vengono in contatto con l’amministrazione da cui dipende. A tal fine, egli non rifiuta né accorda ad alcuno prestazioni che siano normalmente accordate o rifiutate ad altri.
- Il dipendente si attiene a corrette modalità di svolgimento dell’attività amministrativa di sua competenza, respingendo in particolare ogni illegittima pressione, ancorché esercitata dai suoi superiori.
Art. 9
(Comportamento nella vita sociale)
- Il dipendente non sfrutta la posizione che ricopre nell’amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino. Nei rapporti privati, in particolare con pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni, non menziona né fa altrimenti intendere, di propria iniziativa, tale posizione, qualora ciò possa nuocere all’immagine dell’amministrazione.
Art. 10
(Comportamento in servizio)
- Il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né affida ad altri dipendenti il compimento di attività o l’adozione di decisioni di propria spettanza.
- Nel rispetto delle previsioni contrattuali, il dipendente limita le assenze dal luogo di lavoro a quelle strettamente necessarie.
- Il dipendente non utilizza a fini privati materiale o attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio. Salvo casi d’urgenza, egli non utilizza le linee telefoniche dell’ufficio per esigenze personali. Il dipendente che dispone di mezzi di trasporto dell’amministrazione se ne serve per lo svolgimento dei suoi compiti d’ufficio e non vi trasporta abitualmente persone estranee all’amministrazione.
- Il dipendente non accetta per uso personale, né detiene o gode a titolo personale, utilità spettanti all’acquirente, in relazione all’acquisto di beni o servizi per ragioni di ufficio.
Art. 11
(Rapporti con il pubblico)
- Il dipendente in diretto rapporto con il pubblico presta adeguata attenzione alle domande di ciascuno e fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell’ufficio. Nella trattazione delle pratiche egli rispetta l’ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto motivando genericamente con la quantità di lavoro da svolgere o la mancanza di tempo a disposizione. Egli rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde sollecitamente ai loro reclami.
- Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei cittadini, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell’immagine dell’amministrazione. Il dipendente tiene informato il dirigente dell’ufficio dei propri rapporti con gli organi di stampa.
- Il dipendente non prende impegni né fa promesse in ordine a decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all’ufficio, se ciò possa generare o confermare sfiducia nell’amministrazione o nella sua indipendenza ed imparzialità.
- Nella redazione dei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni il dipendente adotta un linguaggio chiaro e comprensibile.
- Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in una amministrazione che fornisce servizi al pubblico si preoccupa del rispetto degli standarddi qualità e di quantità fissati dall’amministrazione nelle apposite carte dei servizi. Egli si preoccupa di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità.
Art. 12
(Contratti)
- Nella stipulazione di contratti per conto dell’amministrazione, il dipendente non ricorre a mediazione o ad altra opera di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l’esecuzione del contratto.
- Il dipendente non conclude, per conto dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato nel biennio precedente. Nel caso in cui l’amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali egli abbia concluso contratti a titolo privato nel biennio precedente, si astiene dal partecipare all’adozione delle decisioni ed alle attività relative all’esecuzione del contratto.
- Il dipendente che stipula contratti a titolo privato con imprese con cui abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell’amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell’ufficio.
- Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente competente in materia di affari generali e personale.
Art. 13
Obblighi connessi alla valutazione dei risultati
- Il dirigente ed il dipendente forniscono all’ufficio interno di controllo tutte le informazioni necessarie ad una piena valutazione dei risultati conseguiti dall’ufficio presso il quale prestano servizio. L’informazione è resa con particolare riguardo alle seguenti finalità: modalità di svolgimento dell’attività dell’ufficio; qualità dei servizi prestati; parità di trattamento tra le diverse categorie di cittadini e utenti; agevole accesso agli uffici, specie per gli utenti disabili; semplificazione e celerità delle procedure; osservanza dei termini prescritti per la conclusione delle procedure; sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Firma autografa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
- DLGS 297/1994, artt. 492-501 (personale docente)
Art. 492 – Sanzioni
(modificato dal DL 28 agosto 1995 n. 361, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1995 n. 437)
- Fino al riordinamento degli organi collegiali, le sanzioni disciplinari e le relative procedure di irrogazione sono regolate, per il personale direttivo e docente, dal presente articolo e dagli articoli seguenti.
- Al personale predetto, nel caso di violazione dei propri doveri, possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:
- a) la censura;
- b) la sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio fino a un mese;
- c) la sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio da oltre un mese a sei mesi;
- d) la sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio per un periodo di sei mesi e l’utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva;
- e) la destituzi
- Per il personale docente il primo grado di sanzione disciplinare è costituito dall’avvertimento scritto, consistente nel richiamo all’osservanza dei propri doveri.
Art. 493 – Censura
- La censura consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata, che viene inflitta per mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri di ufficio.
Art. 494 – Sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio fino a un mese
- La sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio consiste nel divieto di esercitare la funzione docente o direttiva, con la perdita del trattamento economico ordinario, salvo quanto disposto dall’articolo 497. La sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio fino a un mese viene inflitta:
- a) per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio;
- b) per violazione del segreto d’ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità;
- c) per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanz
Art. 495 – Sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio da oltre un mese a sei mesi
- La sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio da oltre un mese a sei mesi è inflitta:
- a) nei casi previsti dall’articolo 494 qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;
- b) per uso dell’impiego ai fini di interesse personale;
- c) per atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento della scuola e per concorso negli stessi atti;
- d) per abuso di autorità.
Art. 496 – Sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio per un periodo di sei mesi e utilizzazione in compiti diversi
- La sanzione della sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio per un periodo di sei mesi e l’utilizzazione, dopo che sia trascorso il tempo di sospensione, nello svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o a quella direttiva connessa al rapporto educativo, è inflitta per il compimento di uno o più atti di particolare gravità integranti reati puniti con pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni, per i quali sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ovvero sentenza di condanna nel giudizio di primo grado confermata in grado di appello, e in ogni altro caso in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici o della sospensione dall’esercizio della potestà dei genitori. In ogni caso gli atti per i quali è inflitta la sanzione devono essere non conformi ai doveri specifici inerenti alla funzione e denotare l’incompatibilità del soggetto a svolgere i compiti del proprio ufficio nell’esplicazione del rapporto educativo.
- Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono disposti i compiti diversi, di corrispondente qualifica funzionale, presso l’Amministrazione centrale o gli uffici scolastici regionali e provinciali, ai quali è assegnato il personale che ha riportato detta sanzione.
- In corrispondenza del numero delle unità di personale utilizzate in compiti diversi ai sensi del presente articolo, sono lasciati vacanti altrettanti posti nel contingente previsto dall’articolo 456 comma 1.
Art. 497 – Effetti della sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio
- La sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio di cui all’articolo 494 comporta il ritardo di un anno nell’attribuzione dell’aumento periodico dello stipendio.
- La sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio di cui all’articolo 495, se non superiore a tre mesi, comporta il ritardo di due anni nell’aumento periodico dello stipendio; tale ritardo e elevato a tre anni se la sospensione è superiore a tre mesi.
- Il ritardo di cui ai commi 1 e 2 ha luogo a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere il primo aumento successivo alla punizione inflitta.
- Per un biennio dalla data in cui è irrogata la sospensione da uno a tre mesi o per un triennio, se la sospensione è superiore a tre mesi, il personale direttivo e docente non può ottenere il passaggio anticipato a classi superiori di stipendio; non può altresì partecipare a concorsi per l’accesso a carriera superiore, ai quali va ammesso con riserva se è pendente ricorso avverso il provvedimento che ha inflitto la sanzione.
- Il tempo di sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio è detratto dal computo dell’anzianità di carriera.
- Il servizio prestato nell’anno non viene valutato ai fini della progressione economica e dell’anzianità richiesta per l’ammissione ai concorsi direttivo e ispettivo nei confronti del personale che abbia riportato in quell’anno una sanzione disciplinare superiore alla censura, salvo i maggiori effetti della sanzione irrogata.
Art. 498 – Destituzione
- La destituzione, che consiste nella cessazione dal rapporto d’impiego, è inflitta:
- a) per atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione;
- b) per attività dolosa che abbia portato grave pregiudizio alla scuola, alla pubblica amministrazione, agli alunni, alle famiglie;
- c) per illecito uso o distrazione dei beni della scuola o di somme amministrate o tenute in deposito, o per concorso negli stessi fatti o per tolleranza di tali atti commessi da altri operatori della medesima scuola o ufficio, sui quali, in relazione alla funzione, si abbiano compiti di vigilanza;
- d) per gravi atti di inottemperanza a disposizioni legittime commessi pubblicamente nell’esercizio delle funzioni, o per concorso negli stessi;
- e) per richieste o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati per ragioni di servizio;
- f) per gravi abusi di autorità.
Art. 499 – Recidiva
- In caso di recidiva in una infrazione disciplinare della stessa specie di quella per cui sia stata inflitta la sanzione dell’avvertimento o della censura, va inflitta rispettivamente la sanzione immediatamente più grave di quella prevista per l’infrazione commessa. In caso di recidiva in una infrazione della tessa specie di quella per la quale sia stata inflitta la sanzione di cui alla lettera b), alla lettera c) o alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 492, va inflitta, rispettivamente, la sanzione prevista per la infrazione commessa nella misura massima; nel caso in cui tale misura massima sia stata già irrogata, la sanzione prevista per l’infrazione commessa può essere aumentata sino a un terzo.
Art. 500 – Assegno alimentare
- Nel periodo di sospensione dall’ufficio è concesso un assegno alimentare in misura pari alla metà dello stipendio, oltre agli assegni per carichi di famiglia.
- La concessione dell’assegno alimentare va disposta dalla stessa autorità competente ad infliggere la sanzione.
Art. 501 – Riabilitazione
- Trascorsi due anni dalla data dell’atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare, il dipendente che, a giudizio del comitato per la valutazione del servizio, abbia mantenuto condotta meritevole, può chiedere che siano resi nulli gli effetti della sanzione, esclusa ogni efficacia retroattiva.
- Il termine di cui al comma 1 è fissato in cinque anni per il personale che ha riportato la sanzione di cui all’articolo 492, comma 2, lettera d).
CAPO IX – NORME DISCIPLINARI
SEZIONE II: Personale Amministrativo, tecnico e ausiliario
ART.92 – OBBLIGHI DEL DIPENDENTE
- Il dipendente adegua il proprio comportamento all’obbligo costituzionale di servire esclusivamente la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i princìpi di buon andamento e imparzialità dell’attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l’interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui.
- 2. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l’instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra l’Amministrazione e i cittadini.
- 3. In tale contesto, tenuto conto dell’esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il dipendente deve in particolare:
- a) esercitare con diligenza, equilibrio e professionalità i compiti costituenti esplicazione del profilo professionale di titolarità;
- b) cooperare al buon andamento dell’istituto, osservando le norme del presente contratto, le
disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall’Amministrazione scolastica, le norme in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
- c) rispettare il segreto d’ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme vigenti;
- d) non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d’ufficio;
- e) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alle attività amministrative previste dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, dai regolamenti attuativi della stessa vigenti nell’Amministrazione, nonché agevolare le procedure ai sensi del D.lgs. 443/2000 e del DPR n.445/2000 in tema di autocertificazione;
- f) favorire ogni forma di informazione e di collaborazione con le famiglie e con gli alunni;
- g) rispettare l’orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l’autorizzazione del dirigente scolastico;
- h) durante l’orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti condotta uniformata non solo a princìpi generali di correttezza ma, altresì, all’esigenza di coerenza con le specifiche finalità educative dell’intera comunità scolastica, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità degli altri dipendenti, degli utenti e degli alunni;
- i) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività lavorative, ancorché non remunerate, in periodo di malattia od infortunio;
- l) eseguire gli ordini inerenti all’esplicazione delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartiti dai superiori. Se ritiene che l’ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi l’ha impartito dichiarandone le ragioni; se l’ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione. Il dipendente, non deve, comunque, eseguire l’ordine quando l’atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo;
- m) tenere i registri e le altre forme di documentazione previste da specifiche disposizioni vigenti per ciascun profilo professionale;
- n) assicurare l’integrità degli alunni secondo le attribuzioni di ciascun profilo professionale;
- o) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati;
- p) non valersi di quanto è di proprietà dell’Amministrazione per ragioni che non siano di servizio;
- q) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa;
- r) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l’accesso ai locali dell’Amministrazione da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee all’Amministrazione stessa in locali non aperti al pubblico;
- s) comunicare all’Amministrazione la propria residenza e dimora, ove non coincidenti, ed ogni successivo mutamento delle stesse;
- t) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all’ufficio di appartenenza, salvo comprovato impedimento;
- u) astenersi dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente propri interessi finanziari o non finanziari.
ART.93 – SANZIONI E PROCEDURE DISCIPLINARI
- 1. Le violazioni degli obblighi disciplinati dall’art. 92 del presente contratto danno luogo, secondo la gravità dell’infrazione, previo procedimento disciplinare, all’applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
- a) rimprovero verbale;
- b) rimprovero scritto;
- c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;
- d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;
- e) licenziamento con preavviso;
- f) licenziamento senza preavvi
- 2. L’Amministrazione, salvo il caso del rimprovero verbale, non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza previa contestazione scritta dell’addebito – da effettuarsi entro 20 giorni da quando il soggetto competente per la contestazione, di cui al successivo art. 94, è venuto a conoscenza del fatto – e senza averlo sentito a sua difesa con l’eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandat
- 3. Il dipendente al quale sono stati contestati i fatti è convocato con lettera per la difesa non prima che siano trascorsi cinque giorni lavorativi dall’accadimento del fatto che vi ha dato cau Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione è applicata nei successivi 15 giorni.
- 4. Nel caso in cui la sanzione da comminare non sia di sua competenza, ai sensi del successivo art.
94, il dirigente scolastico, ai fini del comma 2, segnala entro 10 giorni, all’ufficio competente i fatti da contestare al dipendente per l’istruzione del procedimento, dandone contestuale comunicazione
all’interessato.
- 5. Al dipendente o, su espressa delega al suo difensore, è consentito l’accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento a suo cari
- 6. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla data di contestazione di addebit Qualora non sia stato portato a termine entro tale data, il procedimento si estingue.
- 7. L’ufficio competente per i procedimenti disciplinari sulla base degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni addotte dal dipendente, irroga la sanzione applicabile tra quelle indicate al comma 1. Quando il medesimo ufficio ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente dispone la chiusura del procedimento, dandone comunicazione all’interessat
- 8. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il lavoratore dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incors
- 9. I termini di cui al presente articolo devono intendersi come perentori.
- 10. Per quanto non previsto dalla presente disposizione si rinvia all’art. 55 del D.L. vo 165/2001.
- 11. Per quanto riguarda conciliazione ed arbitrato, si rinvia al capo XII del presente CCN
ART.94 – COMPETENZE
- 1. Il rimprovero verbale, il rimprovero scritto e la multa sono inflitti dal dirigente scolasti
- 2. La sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni, il licenziamento con preavviso e il licenziamento senza preavviso sono inflitti dal Direttore generale regionale.
ART.95 – CODICE DISCIPLINARE
- 1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla gravità della mancanza ed in conformità di quanto previsto dall’art. 55 del D.L. vo n. 165/2001, il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
- a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza, e imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell’evento;
- b) rilevanza degli obblighi violati;
- c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
- d) grado di danno o di pericolo causato all’Amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
- e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento
del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell’ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
- f) al concorso nel fatto di più lavoratori in accordo tra lor
- 2. La recidiva in mancanze già sanzionate nel biennio di riferimento comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell’ambito della medesima fattispecie.
- 3. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
- 4. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l’entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
- a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell’orario di lavoro;
- b) condotta non conforme a princìpi di correttezza verso i superiori o altri dipendenti o nei confronti dei genitori, degli alunni o del pubblico;
- c) negligenza nell’esecuzione dei compiti assegnati ovvero nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti affidati al dipendente o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare
azione di vigilanza;
- d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio;
- e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell’Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6 della legge n. 300 del 1970;
- f) insufficiente rendimento, rispetto a carichi di lavoro e, comunque, nell’assolvimento dei compiti assegnati;
- g) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all’Amministrazione, agli utenti o ai terzi.
- 5. L’importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio della scuola e destinato ad attività sociali a favore degli alunni.
- 6. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
- a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4 che abbiano comportato l’applicazione del massimo della multa;
- b) particolare gravità delle mancanze previste nel comma 4;
- c) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l’entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell’assenza o dell’abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all’Amministrazione, agli utenti o ai terzi;
- d) ingiustificato ritardo, fino a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
- e) testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa;
- f) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti dei superiori, di altri dipendenti, dei genitori, degli alunni o dei terzi;
- g) alterchi con ricorso a vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con genitori, alunni o terzi;
- h) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’Amministrazione, esulanti dal rispetto della libertà di pensiero, ai sensi dell’art. 1 della legge 300 del 1970;
- i) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;
- l) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’Amministrazione, ai genitori, agli alunni o a terzi.
- 7. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso di applica per:
- a) recidiva plurima, almeno tre volte nell’anno, nelle mancanze previste nel comma 6, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nel medesimo comma, che abbia comportato l’applicazione della sanzione di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
- b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’Amministrazione o ad essa affidati;
- c) rifiuto espresso del trasferimento disposto per motivate esigenze di servizio;
- d) assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un periodo superiore a dieci giorni consecutivi lavorativi;
- e) persistente insufficiente rendimento o fatti che dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
- f) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
- g) violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di l
- 8. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:
- a) terza recidiva nel biennio di: minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti; alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
- b) accertamento che l’impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e,
comunque, con mezzi fraudolenti;
- c) condanne passate in giudicato:
- 1. di cui art. 58 del D.lg 18 agosto 2000, n.267, nonché per i reati di cui agli art. 316 e 316 bis del codice penale; 2. quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; 3. per i delitti indicati dall’art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001.
- d) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la
prosecuzione per la sua specifica gravità;
- e) commissione in genere di fatti o atti dolosi, anche non consistenti in illeciti di rilevanza penale per i quali vi sia obbligo di denuncia, anche nei confronti di terzi, di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di l
- 9. Al codice disciplinare di cui al presente articolo deve essere data la massima pubblicità mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti. Tale forma di pubblicità è tassativa e non può essere sostituita con altre.
ART.96 – RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E PROCEDIMENTO PENALE
- 1. Nel caso di commissione in servizio di gravi fatti illeciti, commessi in servizio, di rilevanza penale l’amministrazione inizia il procedimento disciplinare ed inoltra la denuncia penale. Il procedimento disciplinare rimane tuttavia sospeso fino alla sentenza definitiv Analoga sospensione è disposta anche nel caso in cui l’obbligo della denuncia penale emerga nel corso del procedimento disciplinare già avviato.
- 2. Al di fuori dei casi previsti nel comma precedente, quando l’amministrazione venga a conoscenza dell’esistenza di un procedimento penale a carico del dipendente per i medesimi fatti oggetto di procedimento disciplinare, questo è sospeso fino alla sentenza definiti
- 3. Fatte salve le ipotesi di cui all’art. 5, commi 2 e 4, della legge 97 del 2001, negli altri casi il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del presente articolo è riattivato entro 180 giorni da quando l’amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazione.
- 4. Per i casi previsti all’art. 5, comma 4, della legge 97 del 2001, il procedimento disciplinare precedentemente sospeso è riattivato entro 90 giorni da quando l’amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva e deve concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua riattivazione.
- 5. L’applicazione della sanzione prevista dall’art. 95, come conseguenza delle condanne penali citate nei commi 7, lett. f) e 8, lett. c) e d), non ha carattere automatico, essendo correlata all’esperimento del procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall’art. 5, comma 2 della legge n. 97 del 2001.
- 6. In caso di assoluzione si applica quanto previsto dall’art. 653 c.p.p.- Ove nel procedimento disciplinare sospeso al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, il procedimento medesimo riprende per dette infrazioni.
- 7. In caso di proscioglimento si procede analogamente al comma 6.
- 8. In caso di sentenza irrevocabile di condanna trova applicazione l’art. 1 della legge 97 del 2001.
- 9. Il dipendente licenziato ai sensi dell’art. 95, comma 8, lettera f) e comma 9, lettere c) e d), e successivamente assolto a seguito di revisione del processo, ha diritto, dalla data della sentenza di assoluzione, alla riammissione in servizio nella medesima sede o in altra su sua richiesta, anche in soprannumero, nella medesima qualifica e con decorrenza dell’anzianità posseduta all’atto del licenziament
- 10. Il dipendente riammesso ai sensi del comma 9, è reinquadrato, nell’area e nella posizione economica in cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. In caso di premorienza, il coniuge o il convivente superstite e i figli hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati attribuiti al dipendente nel periodo di sospensione o di licenziamento, escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinari
ART.97 – SOSPENSIONE CAUTELARE IN CASO DI PROCEDIMENTO PENALE
- 1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d’ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.
- 2. L’amministrazione, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza definitiva alle medesime condizioni del comma 3.
- 3. Il dipendente, può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui sia sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque per fatti tali da comportare, se accertati, l’applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell’art. 95, commi 8 e 9.
- 4. Resta fermo l’obbligo di sospensione cautelare dal servizio per i reati indicati dall’art. 58 del D.lgs. 267/2000.
- 5. Nel caso dei reati previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001, in alternativa alla sospensione di cui al presente articolo, possono essere applicate le misure previste dallo stesso art.
- 3. Per i medesimi reati, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, si applica l’art. 4, comma 1, della citata legge 97 del 2001.
- 6. Nei casi indicati ai commi precedenti si applica quanto previsto dall’art. 96 in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale.
- 7. Al dipendente sospeso ai sensi dei commi da 1 a 5 sono corrisposti un’indennità pari al 50% della retribuzione fondamentale di cui all’art. 77 del presente CCNL, comma 1, nonché gli assegni del nucleo familiare, ove spettanti.
- 8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento, ai sensi dell’art. 92, commi 6 e 7, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità sarà conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o compensi per servizi speciali o per prestazioni di carattere straordinari Ove il giudizio disciplinare riprenda, per altre infrazioni, ai sensi del medesimo art. 92, comma 6, secondo periodo, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.
- 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso sarà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, escluse le indennità o compensi per servizi e funzioni speciali o per prestazioni di carattere straordinario, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivat
- 10. Quando vi sia stata sospensione cautelare del servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a
cinque anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dipendente riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all’esito del procedimento penale.
- 11. I procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione del presente contratto vanno portati a termine secondo le procedure vigenti alla data del loro inizi
ART.98 – COMITATO PARITETICO SUL MOBBING
- 1. Per mobbing si intende una forma di violenza morale o psichica nell’ambito del contesto lavorativo, attuato dal datore di lavoro o da dipendenti nei confronti di altro personale. Esso è caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie o vessatorie tali da comportare un’afflizione lavorativa idonea a compromettere la salute e/o la professionalità e la dignità del dipendente sul luogo di lavoro, fino all’ipotesi di escluderlo dallo stesso contesto di l
- 2. In relazione al comma 1, le parti, anche con riferimento alla risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la necessità di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare l’evenienza di tali comportamenti; viene pertanto istituito, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente contratto, uno specifico comitato paritetico presso ciascun Ufficio scolastico regionale con i seguenti compiti:
- a) raccolta dei dati relativi all’aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno;
- b) individuazione delle possibili cause, con particolare riferimento alla verifica dell’esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l’insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale;
- c) proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione delle situazioni che possano favorire l’insorgere del mobbing;
- d) formulazione di proposte per la definizione dei codici di condott
- 3. Le proposte formulate dai comitati sono presentate al Direttore regionale per i connessi provvedimenti, tra i quali rientrano, in particolare, la costituzione e il funzionamento di sportelli di ascolto nell’ambito delle strutture esistenti, l’istituzione della figura del consigliere/consigliera di fiducia, nonché la definizione dei codici di condotta, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie del presente CC
- 4. In relazione all’attività di prevenzione del fenomeno, i comitati valutano l’opportunità di attuare, nell’ambito dei piani generali per la formazione, idonei interventi formativi e di aggiornamento del personale, che possono essere finalizzati, tra l’altro, ai seguenti obiettivi:
- a) affermare una cultura organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza della gravità del fenomeno e delle sue conseguenze individuali e sociali;
- b) favorire la coesione e la solidarietà dei dipendenti attraverso una più specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali, anche al fine di incentivare il recupero della motivazione e dell’affezione all’ambiente lavorativo da parte del personale.
- 5. I comitati di cui al comma 3 sono costituiti da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell’Amministrazione.
Il presidente del comitato viene alternativamente designato tra i rappresentanti dell’Amministrazione ed il vicepresidente dai componenti di parte sindacale. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente. Ferma rimanendo la composizione paritetica dei comitati, di essi fa parte anche un rappresentante del comitato per le pari opportunità, appositamente designato da quest’ultimo, allo scopo di garantire il raccordo tra le attività dei due organismi.
- 6. Gli Uffici scolastici regionali favoriscono l’operatività dei comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionament In particolare valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell’ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dagli stessi. I comitati sono tenuti a redigere una relazione annuale sull’attività svolta.
- 7. I comitati di cui al presente articolo rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. I componenti dei comitati possono essere rinnovati nell’incarico per un sola volt
ART.99 – CODICE DI CONDOTTA RELATIVO ALLE MOLESTIE SESSUALI NEI LUOGHI DI LAVORO
- 1. I Direttori generali regionali danno applicazione, con proprio atto, al codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, come previsto dalla raccomandazione della Commissione europea del 27.11.1991, n. 92/131/CEE, allegata a titolo esemplificativo al n. 1 del presente contratto per fornire linee guida uniformi in materi Dell’atto così adottato i Direttori generali regionali danno informazione preventiva alle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.
Nuove norme aggiunte Circolare 8/11/2010
Tabella 2 – Personale A.T.A.: infrazioni, sanzioni disciplinari e sospensione cautelare
Obblighi del dipendente
Art. 92, comma 3, del CCNL 2006/2009
A seconda della gravità dell’infrazione, l’inosservanza dei suddetti obblighi comporta l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
Art. 93 del CCNL. 2006/2009
- a) rimprovero verbale; b) rimprovero scritto; c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione; d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni; e) licenziamento con preavviso; f) licenziamento senza preavviso.
Nuovi illeciti disciplinari
Art. 69 D. Lgs. 150/2009; art. 55-bis, co.7; Art. 55-quater; Art. 55-sexies e Art. 55-septies del D.Lgs. 165/2001 (Circolare pagg. 7-8 e pagg. 10-14):
1) rifiuto di collaborare al procedimento disciplinare senza giustificato motivo (art. 55-bis, comma 7, D. Lgs. 165/01); sanzione: sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, in proporzione alla gravità dell’illecito contestato, fino ad un massimo di 15 giorni.
2) violazione di obblighi legati alla prestazione lavorativa – stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti o provvedimenti dell’amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento alla quale consegua la condanna della P.A. al risarcimento del danno ( art.55-sexies, co. 1, D.Lgs. 165/01); sanzione: ove già non ricorrano i presupposti per l’applicazione di un’altra sanzione disciplinare, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 3 giorni a 3 mesi, in proporzione all’entità del risarcimento.
3) comportamento che cagioni grave danno al normale funzionamento dell’ufficio di appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale accerta dall’Amm.ne, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle AA.PP. (art. 55-sexies, co. 2, del D.Lgs. 165/2001); sanzione: collocamento in disponibilità con privazione del diritto a percepire aumenti retributivi sopravvenuti.
4) prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l’Amm.ne formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale, una valutazione di insufficiente rendimento, a causa della reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell’amm.ne di appartenenza o dai codici di comportamento.
Allegato 2 – Circolare n. 88 dell’8 novembre 2010
Tabella 2 – Personale A.T.A.: infrazioni, sanzioni disciplinari e sospensione cautelare.
Nuovi illeciti disciplinari (segue)
5) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell’arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall’amministrazione;
6) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall’amministrazione per motivate esigenze di servizio
sanzione: licenziamento con preavviso.
7) falsa attestazione della presenza in servizio mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;
8) falsità documentali o dichiarative connesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro o di progressioni di carriera;
9) reiterazione nell’ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o minacciose o ingiuriose o moleste o comunque lesive dell’onore e della dignità personale altrui;
10) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l’interdizione perpetua dai pubblici uffici o l’estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro.
sanzione: licenziamento senza preavviso.
Assenze per malattia – Nuove modalità di controllo e certificazione
(art. 69 D. Lgs. 150/2009, co.7; art. 55-septies D. Lgs. 165/2001 – Circolare pagg. 12-13) il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora nonché il dirigente eventualmente preposto all’amministrazione generale del personale, secondo le rispettive competenze, curano l’osservanza delle disposizioni del presente articolo, in particolare al fine di prevenire o contrastare, nell’interesse della funzionalità dell’ufficio, le condotte assenteistiche. Si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e 55-sexies, comma 3.
L’INOSSERVANZA DI TALE OBBLIGO COSTITUISCE ILLECITO DISCIPLINARE
sanzione: ai soggetti non aventi qualifica dirigenziale, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di tre mesi, ove non diversamente stabilito dal CCNL.
Sospensione cautelare
Art. 97 del C.C.N.L. 2006/2009 (art. 69 D.Lgs. 150/2009, art. 55-ter D.Lgs. 165/2001 – Circolare pagg. 15 e 23)
Obbligatoria
1) l’autorità giudiziaria emette un provvedimento restrittivo della libertà personale. In questo caso il provvedimento perdura in coincidenza con lo stato di detenzione o comunque con lo stato restrittivo della libertà.
2) il dipendente ha commesso uno dei reati indicati dall’art. 58 del D.lgs. 267/2000.
Facoltativa
il dipendente è stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque per fatti tali da comportare, se accertati, l’applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento, ai sensi dell’art. 95, commi 8 e 9, del CCNL vigente.
Organo competente
Direttore generale dell’U.S.R. Dirigente scolastico
In casi di particolare urgenza, con provvedimento provvisorio motivato trasmesso tempestivamente al Direttore generale dell’USR per la convalida o la revoca da effettuarsi entro 10 gg. dall’adozione del medesimo provvedimento. In caso di revoca o mancata convalida, la sospensione cautelare diviene inefficace e il dipendente è immediatamente reintegrato in servizio con il riconoscimento dell’intero trattamento economico spettante, e fatte salve le azioni di tutela dei diritti eventualmente lesi.
Durata
E’ commisurata alla permanenza delle ragioni che l’hanno resa necessaria. Tuttavia, quando sia stata adottata a causa del procedimento penale, non può comunque superare il termine massimo di 5 anni previsto dall’articolo 9, Legge 19/1990 Tabella 3 –
Personale docente: infrazioni, sanzioni e sospensione cautelare
Il potere disciplinare deve essere effettivamente rivolto alla repressione di condotte anti doverose e non a sindacare, neppure indirettamente, l’autonomia della funzione docente (Circolare pagg. 6-8) Fino all’entrata in vigore del prossimo CCNL, continuano a valere le infrazioni e sanzioni previste dal D.Lgs. 297/94, artt. 492 e ss. (Circolare pagg. 3-5, 8, 10-14):
- a) l’avvertimento scritto;
- b) la censura;
- c) la sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio fino a un mese;
- d) la sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio da oltre un mese a sei mesi;
- e) la sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio per un periodo di sei mesi e l’utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva;
- f) destituzione
Nuovi illeciti disciplinari
Art. 69 D.Lgs. 150/2009; art. 55-bis, co.7; Art. 55-quater; Art. 55-sexies e Art. 55-septies del D.Lgs. 165/2001 (Circolare pagg. 7-8 e 10-14)
1) rifiuto di collaborare al procedimento disciplinare senza giustificato motivo (art. 55-bis, comma 7, D.Lgs. (165/01) sanzione: sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, in proporzione alla gravità dell’illecito contestato, fino ad un massimo di 15 giorni;
2) violazione di obblighi legati alla prestazione lavorativa -stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti o provvedimenti dell’amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento alla quale consegua la condanna della P.A. al risarcimento del danno ( art.55-sexies, co. 1, D.Lgs. 165/01);
sanzione: ove già non ricorrano i presupposti per l’applicazione di un’altra sanzione disciplinare, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 3 giorni a 3 mesi, in proporzione all’entità del risarcimento.
3) comportamento che cagioni grave danno al normale funzionamento dell’ufficio di appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale accerta dall’Amm.ne, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle AA.PP. (art. 55-sexies, co. 2, del D.Lgs. 165/2001).
sanzione: collocamento in disponibilità con privazione del diritto a percepire aumenti retributivi sopravvenuti.
Nelle more dell’attuazione dell’art. 74, comma 4, D.Lgs. 150/2009, continua ad applicarsi l’art. 512 del D.Lgs. 297/1994 (Circolare, pag. 13)
4) prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l’Amm.ne ha formulato una valutazione di insufficiente rendimento, a causa della reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell’amm.ne di appartenenza o dai codici di comportamento.
sanzione: licenziamento con preavviso.
Nelle more dell’attuazione dell’art. 74, comma 4, D. Lgs. 150/2009, continua ad applicarsi l’art. 512 del D. Lgs. 297/1994 (Circolare pag. 12).
Tabella 3 – Personale docente: infrazioni, sanzioni e sospensione cautelare Nuovi illeciti disciplinari (segue)
5) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell’arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall’amministrazione;
6) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall’amministrazione per motivate esigenze di servizio sanzione: licenziamento con preavviso.
7) falsa attestazione della presenza in servizio mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;
8) falsità documentali o dichiarative connesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro o di progressioni di carriera;
9) reiterazione nell’ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o minacciose o ingiuriose o moleste o comunque lesive dell’onore e della dignità personale altrui;
10) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l’interdizione perpetua dai pubblici uffici o l’estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro.
sanzione: licenziamento senza preavviso.
Assenze per malattia – Nuove modalità di controllo e certificazione
(art. 69 D.Lgs. 150/2009, co.7 art. 55-septies D.Lgs. 165/2001- Circolare pagg. 12-13)
il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora nonché il dirigente eventualmente preposto all’amministrazione generale del personale, secondo le rispettive competenze, curano l’osservanza delle disposizioni del presente articolo, in particolare al fine di prevenire o contrastare, nell’interesse della funzionalità dell’ufficio, le condotte assenteistiche. Si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e 55-sexies, comma 3.
L’INOSSERVANZA DI TALE OBBLIGO COSTITUISCE ILLECITO DISCIPLINARE
sanzione: ai soggetti non aventi qualifica dirigenziale, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di tre mesi, ove non diversamente stabilito dal CCNL.
Tabella 3 – Personale docente: infrazioni, sanzioni e sospensione cautelare
Sospensione cautelare
(art. 69 D.Lgs. 150/2009, art. 55-ter D.Lgs. 165/2001- Circolare pagg. 15-22)
In base alle indicazioni ricavabili dall’art. 53-ter, comma 1, del D.Lgs. 165/01, si deve ritenere non consentito il ricorso alla sospensione dal servizio o ad altre misure cautelari prima e a prescindere dall’attivazione di un procedimento disciplinare o dalla pendenza di un procedimento penale a carico del docente.
Presupposti
- a) gravità dell’infrazione commessa, tale da giustificare astrattamente e con valutazione ex ante il licenziamento del dipendente;
- b) contestuale pendenza di un procedimento penale;
- c) particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato al dipendente;
- d) non sufficienza degli esiti dell’istruttoria disciplinare a motivare l’irrogazione della sanz
Esigenze cautelari
- a) le esigenze cautelari connesse con un procedimento penale in corso e/o con un procedimento disciplinare attivato oppure di imminente attivazione;
- b) il rilievo dell’interesse pubblico garantito attraverso il provvedimento di Si tratta di valutare, pur con l’incertezza circa l’esito dell’accertamento penale o della vicenda, in relazione al tipo di reato e al tipo di soggetto passivo (ad esempio, la violenza sessuale nei confronti di alunni), il grave pregiudizio e turbamento provocato (per gli alunni), nonché i riflessi negativi che la permanenza del docente in servizio può causare alla serenità dell’ambiente scolastico.
Organo competente
Direttore generale dell’U.S.R. – Dirigente scolastico
In casi di particolare urgenza, con provvedimento provvisorio motivato, trasmesso tempestivamente al Direttore generale dell’USR per la convalida o la revoca da effettuarsi entro 10 gg. dall’adozione del medesimo provvedimento. In caso di revoca o mancata convalida, la sospensione cautelare diviene inefficace e il dipendente è immediatamente reintegrato in servizio con il riconoscimento dell’intero trattamento economico spettante, e fatte salve le azioni di tutela dei diritti eventualmente lesi.
Motivazione del provvedimento d’urgenza
– gravità dell’infrazione commessa;
– ragioni di particolare urgenza che giustificano la sospensione cautelare;
– natura provvisoria della sospensione cautelare;
– termine entro cui deve essere convalidata dal Direttore generale dell’USR.
Durata
E’ commisurata alla permanenza delle ragioni che l’hanno resa necessaria. Tuttavia, quando sia stata adottata a causa del procedimento penale, non può comunque superare il termine massimo di 5 anni previsto dall’articolo 9, Legge 19/1990 (Circolare, pag. 22).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Firma autografa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993